Un ex collaboratore ha citato in giudizio la propria datrice di lavoro, sostenendo che il rapporto fosse di natura subordinata. La Corte d'Appello gli ha dato ragione, condannando l'azienda al pagamento di cospicue differenze retributive. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, eccependo, tra l'altro, che il lavoratore non aveva rispettato l'onere della prova non depositando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, chiarendo che il deposito del CCNL integrale non è un requisito di validità della domanda nei gradi di merito, a differenza del giudizio di cassazione, dove è obbligatorio. La condanna è stata quindi confermata.
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