Una società di software, dopo aver lasciato un gruppo di consolidato fiscale con la sua controllante, si è vista negare la deduzione di significative perdite fiscali dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei tribunali di merito, respingendo il ricorso della società. La Corte ha ritenuto che la richiesta di utilizzare tali perdite, formulata per la prima volta in appello, costituisse una domanda nuova e quindi inammissibile. Inoltre, le contestazioni sulla prova dei costi alla base delle perdite sono state giudicate come una richiesta di riesame del merito, al di fuori della competenza della Suprema Corte.
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