Un locatore ottiene un decreto ingiuntivo per canoni non pagati. L'inquilino si oppone sostenendo che il contratto era scaduto. Il locatore, allora, modifica la sua richiesta: chiede la stessa somma non più come canoni, ma come risarcimento per il ritardato rilascio dell'immobile. La Cassazione stabilisce che questo non è una nuova domanda inammissibile, ma un legittimo **mutamento della domanda** in senso subordinato. I fatti (occupazione senza pagamento) e la somma richiesta restano identici, cambia solo la qualificazione giuridica. Di conseguenza, la richiesta del locatore è valida e l'inquilino viene condannato al pagamento.
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