La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando che un motivo nuovo in Cassazione, non sollevato nel precedente grado di giudizio, non può essere esaminato. Nello specifico, la questione riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), eccepita per la prima volta in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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