Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento per tributi comunali. La Corte di Cassazione ha fermato il processo dichiarando l'inammissibilità del ricorso misto. L'atto presentato dall'azienda, infatti, mescolava in modo confuso e indistinto censure diverse, come la violazione di legge e il vizio di motivazione. I giudici hanno stabilito che questa tecnica redazionale è inammissibile perché costringe la Corte a un lavoro di 'selezione' delle critiche che non le compete. La società ha quindi perso la causa non per il merito della questione, ma per un errore tecnico nella stesura del ricorso, venendo condannata a pagare le spese legali.
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