La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento, aveva impugnato la sentenza sperando in un'assoluzione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso contro patteggiamento è consentito solo per motivi molto limitati e specifici, stabiliti dalla legge. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la propria colpevolezza, poiché la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare le accuse. L'appello è stato quindi respinto perché basato su motivi non permessi, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali.
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