Una società ha citato in giudizio un istituto di credito contestando la legittimità della commissione massimo scoperto (CMS) addebitata sul proprio conto corrente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. L'ordinanza stabilisce che la CMS è legittima anche per i periodi precedenti alla normativa del 2009, in quanto la legge successiva ne ha implicitamente riconosciuto la causa negoziale. Inoltre, ha ritenuto sufficientemente determinata la clausola contrattuale che ne indicava la percentuale, anche in assenza di esplicita menzione della periodicità di addebito, se quest'ultima è desumibile dal contratto.
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