La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di due ricorsi a causa della genericità dei motivi di appello e del tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La decisione sottolinea i rigorosi requisiti formali per impugnare una sentenza, confermando le condanne per rapina e favoreggiamento. Viene inoltre chiarito che la fornitura di un mezzo essenziale, come l'auto per la fuga, esclude l'attenuante della minima partecipazione al reato, rendendo l'inammissibilità ricorso cassazione una conseguenza diretta della debolezza delle argomentazioni difensive.
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