La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la normativa sopravvenuta (ius superveniens) che limita il rimborso sisma al 50% in caso di esaurimento dei fondi, non si applica al giudizio di cognizione che accerta il diritto del contribuente, ma solo alla successiva fase esecutiva del pagamento. La Corte ha confermato il diritto integrale al rimborso, come deciso nei gradi di merito, chiarendo la distinzione tra l'accertamento del diritto e le modalità della sua successiva attuazione.
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