La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa e falso a carico di un imputato, ribadendo la sussistenza della responsabilità concorsuale. La difesa sosteneva la marginalità del ruolo del soggetto e richiedeva l'applicazione di attenuanti e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che l'intervento dell'imputato nella fase conclusiva della trattativa illecita dimostra un ruolo attivo e non marginale. Inoltre, la professionalità dimostrata nell'agire delittuoso preclude l'applicazione dei benefici previsti per i fatti di lieve entità.
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