Un Imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una riduzione della pena in appello, rinunciando espressamente a tutti gli altri motivi di ricorso contro la sentenza di primo grado. Successivamente, l'Imputato ha presentato un ricorso in Cassazione, cercando di contestare proprio le questioni a cui aveva già rinunciato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la rinuncia ai motivi di ricorso, fatta nell'ambito di un patteggiamento in appello, crea una preclusione definitiva. Questo impedisce al giudice di Cassazione di esaminare le questioni già abbandonate dalle parti.
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