L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento IVA contro un'Azienda. Dopo un parziale accoglimento in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha confermato gli accertamenti. L'Azienda ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un errore di fatto. La CTR, in sede di revocazione, ha accolto parzialmente ma ha ecceduto i limiti della domanda (ultrapetizione), pronunciandosi su questioni non richieste. L'Azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione contro entrambe le sentenze. La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi, cassando senza rinvio la sentenza di revocazione per ultrapetizione. Ha inoltre cassato con rinvio la sentenza d'appello originaria per omessa o insufficiente motivazione e per l'uso improprio della motivazione per relationem, pur confermando la legittimità dei poteri di accertamento fiscale delle Direzioni Regionali.
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