Una compagnia aerea capitalizzava i costi sostenuti per l'avvio di nuove rotte, includendo le spese per il personale, come costi di avviamento pluriennali. L'Agenzia delle Entrate contestava tale pratica, ritenendoli costi di esercizio. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che i costi per retribuzioni e oneri similari devono essere dedotti per competenza nell'anno in cui sono sostenuti e non possono essere capitalizzati, in quanto non costituiscono oneri con utilità pluriennale. La sentenza di merito è stata cassata per errata applicazione dei principi contabili e fiscali.
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