Una società contribuente impugnava una cartella di pagamento per ritardati versamenti IVA, sostenendo di aver sanato la propria posizione tramite il ravvedimento operoso parziale. L'Agenzia delle Entrate contestava la validità dell'operazione, rilevando il mancato pagamento integrale di sanzioni e interessi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, sebbene le recenti normative ammettano il ravvedimento operoso parziale per versamenti frazionati, questo si perfeziona solo se vengono corrisposti proporzionalmente anche gli interessi e le sanzioni. Nel caso specifico, i versamenti erano stati del tutto omessi o privi della quota di interessi. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione dell'atto e ha dichiarato inammissibile la richiesta di rivalutare i fatti di causa, confermando la legittimità della pretesa fiscale.
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