L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro un'Associazione Sportiva, contestando la natura commerciale delle sue attività e revocando le agevolazioni fiscali associazioni sportive per l'anno 2009. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Associazione. I giudici hanno chiarito che lo spostamento del processo dalla sezione staccata alla sede centrale non viola il principio del giudice naturale, trattandosi di riorganizzazione interna. Inoltre, la Corte ha confermato la revoca dei benefici fiscali: la semplice iscrizione al CONI o l'affiliazione alle federazioni non basta a dimostrare la natura dilettantistica dell'ente. È infatti indispensabile provare la gestione democratica dell'associazione, come la reale convocazione dei soci alle assemblee, elemento che nel caso specifico è mancato. L'Associazione perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese.
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