Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la sospensione condizionale della pena ma non il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21038/2024, ha annullato la decisione su quest'ultimo punto, ritenendo la motivazione del diniego 'apparente' e insufficiente. Il giudice non può negare il beneficio con una formula generica, specialmente se ha già concesso la sospensione della pena. La condanna per il reato è stata comunque confermata.
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