Una società agricola, aggiudicataria di un trattore, ne subisce la sottrazione e agisce contro la società venditrice per ottenere il risarcimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16515/2024, ha confermato la condanna della società venditrice, stabilendo che la responsabilità civile dell'ente può sussistere anche senza l'identificazione dell'autore materiale del fatto, qualora gli elementi probatori convergano nell'individuare la società come "autrice morale" dell'illecito. L'ordinanza chiarisce anche che il risarcimento per lucro cessante e danno morale richiede una prova specifica e non può essere considerato automatico.
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