Una contribuente, superstite di un militare riconosciuto tra le vittime del dovere, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, sostenendo che la propria pensione di reversibilità dovesse beneficiare dell'esenzione IRPEF prevista per le vittime del terrorismo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'equiparazione tra le due categorie è stata attuata dal legislatore in modo progressivo. L'esenzione fiscale specifica per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere è stata introdotta solo con la Legge di Bilancio 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, e non può essere applicata retroattivamente ad annualità precedenti come quella in esame.
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