Il Comune ha contestato a una società di persone un'infedele dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per un terreno edificabile. Il Contribuente sosteneva che il valore del terreno fosse inferiore a causa di necessari lavori di adattamento, ma non ha fornito prove di tali spese. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando che la base imponibile deve basarsi sul valore venale aree edificabili. I giudici hanno stabilito che, in assenza di prove contrarie, il valore originario del terreno, rimasto invariato nel tempo, rappresenta il corretto valore di mercato. Di conseguenza, il Contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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