L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui i giudici d'appello avevano annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA a carico di un imprenditore. I giudici di merito avevano riscontrato il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità hanno chiarito che, negli accertamenti effettuati a tavolino senza verifiche in sede, non sussiste alcun obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per le imposte non armonizzate come IRPEF e IRAP. Inoltre, relativamente all'IVA, la sentenza impugnata conteneva una motivazione del tutto apparente sulla prova di resistenza fornita dal contribuente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame della vicenda.
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