L'Imputato è stato condannato per la detenzione di monete falsificate (pari a 1.760 euro) destinate alla spendita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando la condanna per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale. L'Imputato sosteneva l'assenza di prove sul previo accordo con i falsificatori. I giudici hanno invece chiarito che il previo concerto non richiede una complessa associazione criminale, ma un qualsiasi contatto, anche temporaneo, con chi produce o distribuisce le banconote. Tale intesa è stata legittimamente desunta dal possesso di un numero elevato di banconote, conservate con cura in casa, e dalle ammissioni dello stesso condannato. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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