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Molestie Telefoniche

14 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Molestie Telefoniche: L’Utenza Registrata Basta per la Condanna
Un uomo è stato condannato per molestie telefoniche, avendo effettuato 77 chiamate "mute" alla vittima. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'attribuzione della linea telefonica a lui e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'intestazione dell'utenza, in assenza di spiegazioni alternative dall'imputato, era sufficiente a identificarlo come autore delle molestie telefoniche. Inoltre, il diniego della sospensione condizionale era legittimo, data la natura pecuniaria della pena e la necessità di prevenzione speciale. L'uomo dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Molestie Telefoniche: Ricorso Inammissibile, Condanna Confermato
Un Lavoratore è stato condannato per `molestie telefoniche` (art. 660 c.p.) a causa di chiamate notturne. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione della sentenza e sostenendo che le poche chiamate non provavano il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Lavoratore tentasse di riesaminare fatti già valutati dai giudici precedenti. La condanna è stata quindi confermata, con l'obbligo per il Lavoratore di pagare le spese processuali, una somma alla Cassa delle ammende e le spese legali della Parte civile.
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Molestie telefoniche: chiamate notturne e prescrizione
Un uomo subisce una condanna per il reato di molestie telefoniche a causa di continue chiamate notturne, spesso mute, ai danni della persona offesa. L'imputato presenta ricorso per Cassazione contestando l'attendibilità della vittima ed eccependo la prescrizione del reato. I giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte chiarisce che la reiterazione delle chiamate trasforma la condotta in un reato abituale: il termine di prescrizione decorre quindi dall'ultima telefonata molesta, avvenuta nel 2016, ed era ancora pendente al momento della pronuncia di appello. L'inammissibilità delle censure di merito impedisce l'estinzione del reato e comporta la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Molestie Telefoniche: Notifica Valida e Fatto Non Lieve, Condanna Confermata
Un ex coniuge è stato condannato per molestie telefoniche ai danni della sua ex moglie, utilizzando una scheda telefonica straniera. L'Imputato ha presentato ricorso, contestando la validità della notifica degli atti giudiziari, dato il suo trasferimento all'estero, e chiedendo l'applicazione dell'esimente per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica al difensore, avvenuta dopo il tentativo di recapito all'estero e il rifiuto dell'Imputato. Ha escluso la particolare tenuità del fatto, considerando la natura e la durata delle molestie telefoniche. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Molestie telefoniche: l’invio di foto intime costa caro
L'Imputata è stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato ripetutamente messaggi e foto intime, ritraenti se stessa con il marito della persona offesa, tramite un'applicazione di messaggistica. L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le molestie telefoniche, quando si sviluppano attraverso una condotta reiterata nel tempo, assumono carattere di abitualità. Di conseguenza, la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione per espressa disposizione di legge. L'Imputata perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Molestie telefoniche: risponde alla polizia e si incastra
L'Imputato è stato condannato per il reato di molestie telefoniche per aver disturbato la Persona Offesa con numerose chiamate anonime. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato e segnalando un errore di calcolo della pena tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la prova della colpevolezza derivava dal fatto che l'imputato avesse risposto direttamente al telefono monitorato dalle forze dell'ordine, e non da sue confessioni. Ha invece accolto il secondo motivo, correggendo l'errore materiale del giudice precedente. La Cassazione ha così ridotto la pena da tre a due mesi di arresto, confermando la condanna e ponendo a carico dell'Imputato le spese di rappresentanza della parte civile.
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Molestie telefoniche: quando scatta il reato penale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di molestie telefoniche nei confronti di un soggetto che aveva effettuato cinquantatré chiamate in un solo mese. La Corte ha ribadito che la petulanza si manifesta attraverso condotte intollerabili e arroganti capaci di alterare la tranquillità privata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché basato su contestazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità, comportando anche una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
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Molestie telefoniche: obbligo motivazione rafforzata
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza che condannava un imputato per molestie telefoniche. Inizialmente assolto in primo grado, l'uomo era stato condannato in appello per aver inviato numerosi messaggi alla ex compagna. La Suprema Corte ha rilevato la mancanza di una motivazione rafforzata: i giudici di secondo grado non hanno spiegato adeguatamente perché i messaggi fossero da ritenersi biasimevoli, ignorando la tesi del primo giudice che li considerava legati al legittimo desiderio di accertare la paternità di un bambino.
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Molestie telefoniche: reato anche con numero bloccato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per molestie telefoniche nei confronti di un uomo che continuava a chiamare l'ex compagna, nonostante lei avesse bloccato il suo numero. La Corte ha stabilito che le chiamate, anche se deviate in segreteria, costituiscono un'intrusione illecita nella sfera privata della vittima, integrando il reato. La condotta reiterata, inoltre, impedisce l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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Molestie telefoniche: quando le chiamate sono reato
La Corte di Cassazione conferma la condanna per il reato di molestie telefoniche nei confronti di un uomo che aveva effettuato numerose chiamate a un conoscente per motivi economici. La sentenza chiarisce che il reato si configura per la 'petulanza' e l'insistenza della condotta, a prescindere dal motivo, anche se apparentemente legittimo, che spinge a telefonare. Il numero elevato di chiamate e l'uso di utenze terze per ottenere risposta sono stati considerati prove sufficienti della volontà di disturbare.
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Molestie Telefoniche: Cassazione su insistenza e art. 660
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per il reato di molestie telefoniche ai danni dell'ex compagno. La Corte ha stabilito che effettuare numerose chiamate in un breve lasso di tempo per insistere sul ritiro di una querela costituisce il reato di cui all'art. 660 c.p. per petulanza. Inoltre, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la pluralità degli episodi molesti.
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Molestie telefoniche: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per molestie telefoniche. L'imputato sosteneva che le sue chiamate insistenti, anche notturne, fossero giustificate dalla necessità di avere notizie del figlio. La Corte ha stabilito che il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, confermando così la condanna per il reato di molestie telefoniche.
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Molestie telefoniche: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di molestie telefoniche. La condanna, basata su un solido quadro di prove indiziarie, è stata confermata. La Corte ha rigettato le eccezioni procedurali relative al legittimo impedimento del difensore e ha stabilito che la reiterazione delle chiamate esclude l'applicazione di cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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Molestie telefoniche: Cassazione sulla prova d’identità
Un individuo è stato condannato per il reato di molestie telefoniche, commesso tramite chiamate da un'utenza intestata ai genitori. In sede di ricorso, l'imputato ha contestato l'identificazione e l'elemento soggettivo del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che una precedente dichiarazione dell'imputato sull'uso di quel numero, resa in un altro procedimento, costituisce prova valida. Inoltre, ha chiarito che il reato si perfeziona con l'azione invasiva della chiamata, indipendentemente dalle contromisure adottate dalla vittima (come bloccare il numero). Infine, ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura reiterata delle condotte.
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