Un Fornitore di energia otteneva un decreto ingiuntivo per bollette non pagate. Il Cliente si opponeva, sostenendo l'erroneità dei consumi. Durante il processo, il Fornitore tentava la Modifica della domanda, basando la sua richiesta su una nuova fattura di conguaglio. I giudici di merito respingevano questa modifica, ritenendola inammissibile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fornitore. Ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore può modificare la sua domanda originaria, purché la modifica sia connessa alla vicenda iniziale e rispetti i termini processuali, garantendo il principio del giusto processo. La sentenza ha cassato la decisione precedente, rinviando la causa per un nuovo esame.
Continua »