Un individuo, soggetto a una misura di prevenzione personale, presenta ricorso contestando la valutazione sulla sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione prevenzione è consentito solo per violazione di legge. Non è possibile contestare il merito della motivazione, a meno che non sia del tutto inesistente o meramente apparente, cosa non avvenuta nel caso di specie data l'ampia argomentazione della Corte d'Appello.
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