La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4946/2024, ha stabilito un importante principio in materia di imposta di registro concordato. Anche per gli atti di omologazione di concordato preventivo con garanzia antecedenti al 1° luglio 1986, l'imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale. La decisione, basata su un'interpretazione costituzionalmente orientata, mira a garantire uniformità di trattamento fiscale per fattispecie identiche, superando un precedente orientamento che differenziava la tassazione in base alla normativa applicabile 'ratione temporis'.
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