Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo la mancata notifica della cartella presupposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite raccomandata diretta dall'Agente della riscossione. La Corte ha ribadito che non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale della cartella, essendo sufficiente l'estratto di ruolo, e che è ammissibile la produzione di nuovi documenti, come la relata di notifica originale, in fase di appello tributario.
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