Un professionista, soggetto a un divieto temporaneo di esercitare la sua attività, ha richiesto la revoca misura interdittiva presentando nuovi elementi probatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che per obbligare a una rivalutazione, le prove devono avere una novità "qualitativa", cioè capace di alterare il quadro indiziario, e non meramente "quantitativa". Poiché il ricorso è stato ritenuto generico su questo punto, è stato dichiarato inammissibile.
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