Il Tribunale del riesame riduceva da un anno a sei mesi la durata di una misura interdittiva applicata a un indagato, escludendo i gravi indizi per il reato di frode in pubbliche forniture. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso in Cassazione contestando solo l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, senza però motivare sulla persistenza e attualità delle esigenze cautelari, nonostante la misura fosse già interamente decorsa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno stabilito che l'accusa, per impugnare utilmente la revoca o riduzione di una misura, deve dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari, soprattutto quando il periodo di efficacia della misura è già scaduto. Di conseguenza, l'indagato mantiene la riduzione della misura interdittiva ormai esaurita.
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