Un imprenditore, destinatario di una misura interdittiva temporanea, ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che confermava il provvedimento. I motivi del ricorso vertevano su vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa. Tuttavia, prima della discussione, l'imprenditore ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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