Il caso riguarda la richiesta di revoca di una confisca applicata nel 2011 come misura di prevenzione patrimoniale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta dei soggetti interessati, i quali sostenevano l'assenza di pericolosità sociale attuale dopo l'annullamento della misura personale. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore del Codice Antimafia del 2011, si applica la disciplina previgente. Di conseguenza, il provvedimento del Tribunale non è impugnabile direttamente in Cassazione, bensì tramite appello. La Corte ha quindi riqualificato il ricorso come atto di appello, trasmettendo gli atti alla Corte d'Appello competente per il giudizio di merito.
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