Un Lavoratore è stato condannato per spaccio di droga, ai sensi dell'Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della pena, ritenuta non applicata nel minimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha motivato questa decisione affermando che le censure erano generiche e non affrontavano adeguatamente le ragioni della sentenza precedente, la quale aveva giustificato la pena in base alle "accorte modalità" con cui il Lavoratore nascondeva la droga. Il Lavoratore è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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