Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la misura è stata sostituita con una meno afflittiva (sospensione dai pubblici uffici). Ciò ha portato alla rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo però che, poiché la carenza di interesse non era imputabile all'indagato, non vi fosse luogo a condanna per le spese processuali.
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