Un'azienda di arredamenti, formalmente gestita dal figlio di un indagato per autoriciclaggio e truffa, è stata sottoposta a sequestro preventivo. L'accusa ipotizzava che la società fosse lo schermo per reinvestire i proventi illeciti del padre, accumulati tramite una ditta fittizia. La società ha impugnato il provvedimento contestando i termini procedurali e la ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i termini accelerati previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale si applicano solo alle misure personali e non a quelle reali. Inoltre, contro il sequestro preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare la motivazione o la valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Di conseguenza, il sequestro dell'azienda è stato confermato.
Continua »