La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche in un caso di violazione della normativa sugli stupefacenti. La Suprema Corte ha osservato che la pena era stata correttamente determinata sul minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. I giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente riguardo al giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva contestata, rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
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