Un uomo, condannato per il reato di furto aggravato ai danni di un ente erogatore, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e l'eccessività della pena inflitta di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché logicamente motivato. Nel caso specifico, l'equivalenza è giustificata dalla gravità del danno, dai precedenti penali del soggetto e dal forte disvalore sociale della condotta. Anche la determinazione della pena, vicina al minimo edittale, è stata ritenuta corretta e non sindacabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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