La vicenda riguarda un individuo condannato per la detenzione e lo spaccio di lieve entità di 0,4 grammi di cocaina. A seguito di una modifica legislativa più favorevole, la Corte di Appello ha ridotto la sanzione a dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa. L'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici avessero fissato la pena base sopra il minimo edittale senza adeguata motivazione, violando il divieto di peggioramento della pena. I giudici supremi hanno respinto la tesi e dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il giudice di merito gode di piena autonomia nella quantificazione sanzionatoria, purché la pena finale rimanga sotto la media edittale e non superi la sanzione originaria, confermando così la condanna e imponendo il pagamento delle spese.
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