La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. Il motivo del ricorso, relativo all'entità della pena, è stato giudicato generico e indeterminato, in violazione dell'art. 581 c.p.p. La Corte ha inoltre sottolineato che, essendo la pena fissata partendo dal minimo edittale, non era necessaria una motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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