Un cittadino straniero, condannato per reingresso illegale in Italia dopo l'espulsione, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'imputato sosteneva che la sua situazione fosse cambiata, avendo contratto matrimonio e avuto figli. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato. La decisione sottolinea che un ricorso non può limitarsi a dolersi della decisione, ma deve contestare specificamente le motivazioni del giudice precedente, che in questo caso si basavano sulla gravità del reato e sui ripetuti ingressi clandestini, indicatori di pericolosità sociale.
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