L'imputato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale. La Corte d'Appello ha ratificato l'accordo fissando la sanzione a otto mesi di reclusione. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il calcolo e la congruità della sanzione pattuita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello vincola le parti alla pena concordata, precludendo ogni ulteriore contestazione sul merito sanzionatorio in sede di legittimità, salvo l'ipotesi di violazione evidente dei limiti di legge. Nel caso specifico, la sanzione rispettava pienamente i limiti edittali del reato. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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