La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un individuo condannato per tentato furto, aggravato per aver utilizzato un mezzo fraudolento. L'imputato era entrato nell'abitazione della vittima attraverso una finestra, sostenendo che tale azione non costituisse un artificio o raggiro. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'introduzione in un'abitazione tramite una via d'accesso non naturale, come una finestra, integra l'aggravante del furto con mezzo fraudolento. Questa condotta, infatti, è idonea a sorprendere la buona fede del proprietario e ad aggirare le normali difese, a prescindere che la finestra fosse aperta o chiusa. La sentenza ha inoltre confermato la corretta valutazione della recidiva e del bilanciamento delle circostanze.
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