Un cittadino accusato del reato di minaccia a pubblico ufficiale ha richiesto l'accesso all'istituto della messa alla prova. Il programma concordato con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e il Pubblico Ministero prevedeva un risarcimento del danno alla persona offesa fino a 500 euro, con versamenti mensili rateizzati. Il Giudice dell'udienza preliminare ha però raddoppiato unilateralmente l'importo portandolo a 1.000 euro come condizione di ammissione, senza consultare l'imputato e senza motivare la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, evidenziando che qualsiasi modifica del programma richiede il consenso, anche tacito, del richiedente. La mancanza di dialogo viola il diritto di difesa e rende nullo il provvedimento. La Suprema Corte ha pertanto annullato l'ordinanza rinviando il caso al tribunale per una nuova valutazione.
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