Un cittadino in stato di ebrezza, coinvolto in un alterco in piazza, è stato condotto in caserma dalle forze dell'ordine. Durante il tragitto e in caserma, l'uomo si è opposto con violenza, scalciando e strattonando gli agenti e provocando una lesione a un militare. Accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il soggetto ha ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva di essersi solo divincolato e chiedeva l'ammissione alla messa alla prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarificando che l'uso della forza fisica contro le forze dell'ordine integra la resistenza a pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, sebbene le aggravanti non ostacolino la messa alla prova, questo beneficio non può mai essere concesso per la seconda volta.
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