Un guidatore, accusato di guida in stato di ebbrezza, ha completato con successo la messa alla prova, estinguendo il reato. Il giudice dell'udienza preliminare aveva però disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per la revoca della patente di guida, un tipo di sanzione amministrativa accessoria. Il guidatore ha contestato questa decisione, sostenendo che il giudice aveva superato i propri poteri, poiché la competenza per l'applicazione delle sanzioni accessorie spetta al Prefetto, soprattutto dopo l'esito positivo della messa alla prova. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato la parte della sentenza che ordinava la revoca della patente. Ha ribadito che il giudice deve solo trasmettere gli atti al Prefetto, lasciando a quest'ultimo la decisione sulla sanzione amministrativa accessoria più adeguata, senza predeterminarla.
Continua »