Un imputato per lesioni e minacce ha ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonostante le vittime avessero rifiutato la sua offerta di 2.500 euro, ritenendola inadeguata. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo un principio chiave sul risarcimento del danno per messa alla prova. Il risarcimento totale non è un requisito assoluto. Se le condizioni economiche non lo permettono, è sufficiente che l'offerta rappresenti il 'massimo sforzo' dell'imputato. La vittima, d'altra parte, non può limitarsi a un rifiuto generico, ma deve spiegare concretamente perché la somma è insufficiente, quantificando il danno. In assenza di queste prove, il giudice può concedere la messa alla prova.
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