Un uomo, già condannato per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che il suo era un ricorso inammissibile per censure di fatto. L'imputato, infatti, non contestava errori di diritto, ma cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la condanna in via definitiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ribadendo che la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove.
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