I Nuovi Proprietari di un appartamento impugnano la delibera con cui il Condominio addebita loro spese condominiali pregresse relative ad anni anteriori all'acquisto. Il Condominio rimane contumace in primo grado, ma propone appello e poi ricorso in Cassazione, lamentando il mancato rispetto dei termini di impugnazione e della mediazione obbligatoria. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Condominio. I giudici chiariscono che il mancato avvio della mediazione va eccepito entro la prima udienza di primo grado, anche se la parte è contumace. Inoltre, la tardività dell'impugnazione della delibera non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata tempestivamente dal Condominio, cosa non avvenuta a causa della sua iniziale contumacia. Il Condominio perde definitivamente la causa.
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