Un Lavoratore ha richiesto il riconoscimento di mansioni superiori di tipo dirigenziale, svolte per un Ente Previdenziale tra il 1998 e il 1999, e le relative differenze retributive. La Corte d'Appello ha respinto la sua domanda, ritenendo che le funzioni vicarie esercitate non integrassero mansioni dirigenziali secondo la nuova riorganizzazione dell'Ente. Il Lavoratore ha ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione retroattiva della normativa e la mancata valutazione delle prove. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la qualifica dirigenziale si valuta secondo il nuovo assetto organizzativo e che il Lavoratore non ha dimostrato di aver svolto effettive funzioni direttive, ma solo compiti propri della sua qualifica di ispettore generale.
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