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Mansioni Fungibili

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Attività lavorative intercambiabili tra diversi dipendenti, in quanto richiedono competenze e professionalità simili o equivalenti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo e mansioni fungibili: i limiti
Un'azienda ha intimato il recesso a un lavoratore all'interno di una procedura di riduzione del personale. Il dipendente ha impugnato il provvedimento contestando la violazione dei criteri legali di selezione. I giudici di merito hanno accertato l'interscambiabilità delle mansioni del dipendente con quelle dei colleghi del medesimo ufficio, non soppresso. La mancata comparazione tra tutti i lavoratori aventi mansioni equivalenti ha determinato l'illegittimità del licenziamento collettivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando l'annullamento dell'espulsione aziendale e condannando il datore di lavoro al pagamento delle spese di lite.
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Licenziamento collettivo: sede chiusa ma reintegra obbligatoria
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice nell'ambito di una procedura collettiva. L'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede, chiusa per la perdita di una commessa. Tuttavia, non aveva considerato altri lavoratori con mansioni simili (fungibili) presenti in altre sedi sul territorio nazionale. La Corte ha ribadito che i criteri di scelta licenziamento collettivo devono essere applicati, di regola, all'intero complesso aziendale. Qualsiasi limitazione del campo di selezione deve essere giustificata da precise e oggettive esigenze tecnico-produttive, che in questo caso mancavano. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e la lavoratrice ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro.
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Licenziamento motivo oggettivo: onere della prova
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo a causa della mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità di ricollocare il dipendente (repechage). Il caso riguardava un magazziniere che svolgeva anche mansioni di postino, rendendo la sua posizione fungibile con quella di altri colleghi. La Corte ha stabilito che l'azienda avrebbe dovuto effettuare una comparazione tra i lavoratori prima di procedere al licenziamento, applicando i criteri di correttezza e buona fede. L'appello dell'azienda è stato dichiarato inammissibile anche sulla quantificazione del danno, poiché non aveva contestato tempestivamente la retribuzione indicata dal lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva, usando come giustificazione la "comoda raggiungibilità" di altre sedi. La Corte ha stabilito che tale criterio è soggettivo e non valido. La scelta deve includere tutti i lavoratori con professionalità fungibili nell'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecniche e organizzative oggettive, chiaramente specificate.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta corretti
La Cassazione conferma la legittimità di un licenziamento collettivo in un'azienda di vigilanza. La selezione dei lavoratori deve avvenire su tutta la platea aziendale con mansioni fungibili, non solo sui dipendenti degli appalti cessati. L'esclusione di personale specializzato è legittima se basata su comprovate esigenze tecnico-produttive. La procedura di cambio appalto non prevale su quella di licenziamento collettivo.
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