La Corte di Cassazione ha stabilito che essere un fornitore stabile di droga per un'organizzazione criminale non comporta automaticamente l'accusa di partecipazione ad associazione per narcotraffico. Due soggetti, condannati come partecipi, avevano interrotto le forniture per mancati pagamenti, dimostrando un interesse puramente commerciale. La Corte ha annullato la loro condanna, rinviando il caso a un nuovo giudice. Quest'ultimo dovrà verificare se esisteva una reale volontà di far parte del gruppo ('affectio societatis'), andando oltre il semplice rapporto cliente-fornitore. Per un terzo imputato, la Corte ha corretto un errore di calcolo della pena, annullando la sentenza senza rinvio e riducendo la condanna per violazione del divieto di peggiorare la pena in appello.
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