La Corte di Cassazione ha stabilito che la compagnia aerea che vende il biglietto e definisce l'itinerario del volo è da considerarsi 'vettore operativo' e quindi responsabile per il ritardo, anche se il volo è stato materialmente operato da un'altra compagnia. In questo caso, una società aerea era stata citata in giudizio da una società di servizi legali per conto di due passeggeri per ottenere la compensazione pecuniaria dovuta a un grave ritardo. La compagnia aerea si era difesa sostenendo di non essere il vettore operativo. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il vettore che assume la decisione di effettuare il volo è responsabile nei confronti dei passeggeri, in linea con l'obiettivo del Regolamento CE 261/2004 di garantire un'elevata tutela dei consumatori.
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